Sez. 5, Sentenza n. 10950 del 24/05/2005 (Rv. 584294 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Agevolazioni previste dall'art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria, previste dall'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)