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Sez. 1, Ordinanza n. 12085 del 07/05/2025 (Rv. 674541-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti.
Stato
decisa il 2025-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674541-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)