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Sez. 1, Ordinanza n. 5449 del 11/03/2026 (Rv. 677087-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677087-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti.

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)