Sez. 3, Sentenza n. 6146 del 21/12/1978 (Rv. 395970 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine di cancellazione da una comparsa di frasi o espressioni sconvenienti o ingiuriose su una delle parti di lite costituisce Esercizio da parte del giudice di un potere eminentemente discrezionale, non censurabile in Cassazione, essendo sufficiente che il giudice si limiti a rilevare il carattere obiettivamente offensivo di quanto ordina essere cancellato. (Conf 2989/73, mass n 366663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)