Sez. 2, Sentenza n. 73 del 08/01/2003 (Rv. 559467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Apprezzamento del relativo carattere ed emissione di ordine di cancellazione - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in Cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 cod. proc. civ. , integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)