Sez. 1, Sentenza n. 2989 del 12/11/1973 (Rv. 366663 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi e rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il cui uso e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 1717/72, mass n 358624).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)