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Sez. 1, Sentenza n. 2989 del 12/11/1973 (Rv. 366663 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366663-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi e rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il cui uso e insindacabile in Sede di legittimita. (Conf 1717/72, mass n 358624).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)