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Sez. 5, Ordinanza n. 20482 del 08/03/2018 Ud. (dep. 09/05/2018) Rv. 273377 - 01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Sentenza di proscioglimento del giudice di pace - Appello della parte civile e ricorso per cassazione del pubblico ministero - Conversione del ricorso in appello ex art. 580 cod. proc. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273377-01

IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE

In tema di impugnazione di sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, l'appello proposto dalla parte civile determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la norma prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità delle sentenze assolutorie del giudice di pace da parte del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)