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Sez. 5, Sentenza n. 3741 del 25/02/2015 (Rv. 634486 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE | Art. 54, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Iscrizione in bilancio di un immobile con attribuzione di un valore superiore a quello effettivo - Patrimonializzazione dei costi - Plusvalenza tassabile - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634486-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

In tema di reddito d'impresa, la plusvalenza ex art. 54, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore alla sua abrogazione) è configurabile ove l'iscrizione in bilancio di un bene ad un valore superiore a quello effettivo derivi dalla patrimonializzazione di costi inesistenti o indeducibili e non già se determinata dal prezzo realmente pagato, atteso che solo nella prima ipotesi l'attribuzione al bene di un valore eccedente, se non tempestivamente rilevata e tassata, comporterebbe, al momento della futura cessione, un'area di franchigia nella eventuale plusvalenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la plusvalenza tassabile in capo a una società che aveva iscritto in bilancio un immobile per un valore corrispondente al prezzo di acquisto sovrastimato, ma effettivamente corrisposto e debitamente contabilizzato).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 1 n. 3, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)