Sez. 2, Sentenza n. 9861 del 24/04/2007 (Rv. 596977 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Nozione - Ambito - Lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ. - Necessità - Conseguenze.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno non patrimoniale, alla luce dell'articolo 2 cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 cod. civ. in relazione all'articolo 185 cod. pen., soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'articolo 185 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)