Sez. L, Sentenza n. 5350 del 04/10/1988 (Rv. 459994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELL'OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA OPPURE DELL'INADEMPIMENTO DI ALTRI SPECIFICI OBBLIGHI - SUFFICIENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELL'OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA OPPURE DELL'INADEMPIMENTO DI ALTRI SPECIFICI OBBLIGHI - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine di legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto tenuto dal lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. (V 278/88, mass n 456843; (V 4/86, mass n 443649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)