Sez. 1, Sentenza n. 45714 del 08/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220371 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati sottoposti al regime di cui all'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario - Reclami avverso il provvedimento applicativo di detto regime - Competenza del tribunale di sorveglianza individuato sulla base della localizzazione dell'istituto di assegnazione - Inderogabilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reclami avverso i provvedimenti ministeriali di applicazione, nei confronti di detenuti, del regime differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, la competenza a decidere su tali reclami, attribuita, ai sensi del successivo comma 2 bis dello stesso articolo (introdotto dall'art.4 della legge 7 gennaio 1998 n.11) al tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto è stato assegnato, ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui la sua eventuale inosservanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)