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Sez. 2, Sentenza n. 23981 del 20/05/2016 Ud. (dep. 09/06/2016) Rv. 267204 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE | Rapina - Circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 - Bis, cod. pen. - Luogo destinato a privata dimora - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267204-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE

Il concetto di "privata dimora", ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., ricomprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ma deve essere inteso in maniera restrittiva e, pertanto, limitato ai soli luoghi destinati funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'aggravante in relazione ad una rapina commessa all'interno di un supermercato durante l'orario di chiusura, nel quale, al momento del fatto, si trovavano due commessi ed un cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)