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Sez. U, Sentenza n. 19219 del 16/12/2003 (Rv. 568953 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Organo giurisdizionale - Incostituzionalità - Dichiarazione - Conseguenze - Sulle fasi processuali già svoltesi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568953-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'incostituzionalità di un organo giurisdizionale - in sè o in relazione a talune sue componenti - non comporta l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a detto organo, qualora intervenga dopo la conclusione della medesima, salvo che la relativa questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata prima dell'esaurimento di detta fase, ovvero sia stata dedotta come motivo di impugnazione della sentenza, per il profilo del difetto di costituzione del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, primo comma, e 159, cod. proc. civ..(Le Sezioni Unite, nell'enunciare il succitato principio - in riferimento alla sentenza n. 393 del 2002 della Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 del D.L.Lgt. n. 219 del 1919, conv. nella legge n. 1290 del 1921, nella parte in cui prevedeva quale componente della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato, alla quale ha fatto seguito l'intervento correttivo di cui al D.L. n. 251 del 2002 - hanno cassato la sentenza impugnata, in quanto la relativa questione era stata sollevata nella pregressa fase di merito e dedotta con il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Decreto Legge 11/11/2002 num. 251 art. 7, Legge 10/01/2003 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)