Sez. 5, Sentenza n. 22134 del 19/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 232154 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Revoca ex tunc del provvedimento di applicazione di misura di prevenzione personale - Effetti nel giudizio di rinvio per la sola determinazione della pena - Giudicato parziale in punto di responsabilità - Sopravvivenza del fatto criminoso.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La revoca ex tunc del provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non comporta la non punibilità del soggetto per il reato di inosservanza agli obblighi inerenti alla misura, se detta revoca sia rilevabile nel corso del giudizio di rinvio per la sola determinazione della pena, e ciò per la necessità di tenere fermo il giudicato che si è formato in punto di responsabilità.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)