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Sez. 5 - , Sentenza n. 17352 del 20/01/2020 Ud. (dep. 08/06/2020) Rv. 279172 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sorveglianza speciale - Revoca della misura per cessazione della pericolosità sociale del proposto - Efficacia “ex nunc” - Conseguenze - Violazione degli obblighi precedentemente commessa - Configurabilità del relativo reato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279172-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

La revoca del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pronunciata dal giudice, non per difetto originario, ma per cessazione del requisito di pericolosità sociale del proposto non esclude la sussistenza "ab origine" degli elementi in base ai quali la misura è stata adottata, con la conseguenza che non comporta la cessazione retroattiva degli effetti del provvedimento applicativo e quindi non rende penalmente irrilevanti le condotte di inosservanza degli obblighi tenute dal proposto anteriormente alla revoca. (Conf. Sez. 5, n. 3057 del 1993, Rv. 196289-01).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Legge 13/08/2010 num. 136 art. 1, Legge 13/08/2010 num. 136 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)