Sez. 1, Sentenza n. 12739 del 09/11/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203337 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Revoca, modificazione o sospensione | Casi - Effetti "ex tunc" o "ex nunc" - Conseguenze.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Revoca, modificazione o sospensione
La revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione ad una misura di sicurezza o di prevenzione può avvenire o per motivi di legittimità, perché emanato "contra legem" ed in tal caso opera "ex tunc" ossia fin dal momento della sua emanazione, ovvero per motivi sopravvenuti di opportunità e di convenienza, ossia per il venire meno della pericolosità sociale del prevenuto ed allora ha efficacia "ex nunc" ossia dall'emanazione del provvedimento di revoca. In tale seconda ipotesi rimangono fermi gli effetti giuridici del primitivo decreto con la conseguenza che la violazione degli obblighi imposti con lo stesso commessa antecedentemente alla sua revoca costituisce condotta penalmente sanzionabile.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)