Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 19/02/1981 (Rv. 411590 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AGLI ONORARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNCIA TOTALE O PARZIALE AGLI ONORARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'inderogabilita dei minimi tariffari stabilita dall'art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794 sugli onorari di avvocato e procuratore non trova applicazione, nel caso di rinuncia - totale o parziale preventiva o successiva, in qualsiasi Forma realizzata - alle competenze professionali, soltanto quando la rinuncia stessa si concreti nella gratuita totale o parziale delle prestazioni, derivante da causa di liberalita per motivi esclusivamente etici e sociali, e non di convenienza economica mediata. (V 3086/80, mass n 406848; (V 657/67, mass n 326656; (V 592/62; (Conf 765/69, mass n 339083).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)