Sez. 1, Ordinanza n. 44 del 13/01/1978 Cc. (dep. 08/03/1978) Rv. 138211 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - PRESCRIZIONE - DEDUCIBILITA - LIMITI.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - PRESCRIZIONE - DEDUCIBILITA - LIMITI.*
L'art 578 cod proc pen non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilita del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiche si riferisce a vicende estintive del reato o della pena verificatesi successivamente alla formazione del giudicato. Ne consegue che in Sede di esecuzione non sono deducibili ne applicabili cause di Estinzione del reato, quale la prescrizione, intervenuta prima del giudicato, e cio anche se la relativa questione non sia stata, per qualunque ragione, esaminata, operando il giudicato sia rispetto al dedotto che al deducibile, salva l'esperibilita di mezzi straordinari di impugnazione quale la revisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)