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Sez. 5, Sentenza n. 1854 del 12/11/1985 Cc. (dep. 13/01/1986) Rv. 171521 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO INTERVENUTE PRIMA DEL GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171521-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO INTERVENUTE PRIMA DEL GIUDICATO - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 578 cod. proc. pen. non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, perché si riferisce a vicende estintive del reato e della pena verificatesi dopo la formazione del giudicato. Ne consegue che in Sede di esecuzione non sono deducibili né applicabili cause di Estinzione del reato, quale la prescrizione, intervenute prima del giudicato, e ciò anche se la relativa questione non sia stata, per qualunque motivo esaminata, operando il giudicato sia rispetto al dedotto che al deducibile, salva soltanto l'esperibilità di mezzi straordinari di impugnazione, quale la revisione. (Conf mass n 138211).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)