Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 06/02/2007 (Rv. 594397 - 01)
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - MODIFICAZIONI - PASSAGGIO DI BENI DAL DEMANIO AL PATRIMONIO | Art. 947 cod. civ. nel testo precedente alla legge n. 37 del 1994 - Intervento antropico incidente sul corso di un fiume - Perdita della demanialità naturale del terreno reliquato e passaggio al patrimonio disponibile dello Stato - Sussistenza - Accessione automatica al suolo dei proprietari rivieraschi - Inammissibilità - Acquisibilità per usucapione di detti terreni in presenza dei requisiti di legge - Ammissibilità - Fattispecie.
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - MODIFICAZIONI - PASSAGGIO DI BENI DAL DEMANIO AL PATRIMONIO
L'intervento antropico sul corso di un fiume comportava - nel vigore del testo dell'art. 947 cod. civ. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 (priva di efficacia retroattiva) - la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, con la conseguenza che, pur rimanendo esclusa l'accessione automatica dello stesso al suolo dei proprietari rivieraschi, il medesimo poteva costituire oggetto di usucapione da parte di coloro che lo avessero posseduto "uti domini". (Nella specie, la S.C.,, sulla scorta dell'enunciato principio riferibile al previgente art. 947 cod. civ., ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato individuato, nei richiamati termini, il regime giuridico del terreno residuato all'alveo originario del fiume dopo l'opera dell'uomo, riconoscendosene, perciò, la possibilità dell'acquisto per usucapione, di cui erano stati completamente riscontrati i presupposti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 947, Cod. Civ. art. 1145, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 3, Legge 05/01/1994 num. 37 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)