Sez. L, Sentenza n. 12236 del 24/05/2006 (Rv. 590249 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Pagamenti antecedenti al 10 gennaio 2001 - "Ius superveniens" ex art. 38 legge n. 448 del 2001 - Sostituzione per intero alla regolamentazione precedente - Configurabilità - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la normativa anteriore - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 10 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 38 della legge n.448 del 2001 (requisito reddituale e mancanza di dolo dell'interessato, inteso nel senso dell'artificio o raggiro compiuto dall'interessato per ricevere la prestazione mentre non è previsto un termine al di là del quale è preclusa la ripetizione di indebito); tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)