Sez. L, Sentenza n. 19020 del 22/09/2004 (Rv. 577292 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - "Ius superveniens" ex art. 38, legge n. 448 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di ripetizione di indebito pensionistico, nei confronti di soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo, attesa l'irretroattività dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 e salva l'ipotesi del dolo del pensionato, al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 1995 di un importo pari a lire sedici milioni, mentre se detto reddito, per il medesimo anno, è superiore a detto importo, non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto delle somme riscosse.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 888 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)