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Sez. L, Sentenza n. 10270 del 26/07/2001 (Rv. 548544 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antecedenti all'1 gennaio 1996 - Disciplina retroattiva transitoria ex art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996 - Sostituzione per intero della regolamentazione precedente - Configurabilità - Conseguenze - Concorrenza dei requisiti per la ripetizione secondo la normativa anteriore - Necessità - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548544-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore; né la retroattività delle indicate disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, posto che, trattandosi di un potere discrezionale riservato al legislatore, non sono in contrasto con principi costituzionalmente sanciti disposizioni destinate ad avere un'efficacia limitata nel tempo, qualora le stesse, essendo dettate nella materia previdenziale, siano destinate, come nella specie, a bilanciare contrapposti interessi e a salvaguardare l'esigenza collettiva rivolta alla eliminazione in tempi solleciti di controversie fra cittadini e pubblici poteri, pure se le medesime disposizioni si riferiscano a fatti passati, dei quali in via transitoria siano stati sospesi alcuni effetti (peraltro tutelando la posizione dei cittadini più deboli perché percettori di redditi più bassi).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)