Sez. 4, Sentenza n. 6499 del 09/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 271971 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE | Delitto di crollo colposo di costruzione - Lavori affidati in appalto - Nomina di un tecnico per la progettazione e la direzione dei lavori - Responsabilità del committente - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - IN GENERE
In tema di crollo colposo di costruzioni determinato da lavori edilizi affidati in appalto e assentiti o autorizzati dalla pubblica amministrazione non è configurabile, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la responsabilità del committente in relazione a scelte che richiedono una specifica competenza tecnica, demandate a soggetti qualificati e diligentemente selezionati. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di crollo colposo con riferimento alla posizione del committente dei lavori che si era affidato per la progettazione e per la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato e che aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale rivoltagli dall'ente pubblico affidando una perizia statica ad un ingegnere e ricevendo, pertanto, le autorizzazioni richieste).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)