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Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015 Ud. (dep. 02/11/2015) Rv. 264975 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratto di appalto - Committente - Colpa nella scelta dell'impresa - Motivazione - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264975-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)