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Sez. L, Sentenza n. 3199 del 14/04/1997 (Rv. 503668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda di rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola rispetto alla sua misura ex art. 13 D.L. n. 30 del 1974 - Fatto costitutivo - Inadeguatezza della prestazione ricevuta - Allegazione dell'I.N.P.S. di avere corrisposto l'indennità nella maggiore misura poi legislativamente prevista - Eccezione in senso proprio - Configurabilità - Esclusione - Deduzione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Mancata contestazione iniziale da parte di enti pubblici previdenziali - Valore di ammissione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La domanda diretta al conseguimento della rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola rispetto alla misura stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 30 del 1974 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 1974), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 497 del 1988, ha come fatto costitutivo il ricevimento della prestazione previdenziale nella misura così esigua da avere giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Conseguentemente la deduzione dell'I.N.P.S. di avere in realtà corrisposto tale indennità nell'importo rivalutato dall'art. 7 del D.L. n. 86 del 1988 (convertito dalla legge n. 160 del 1988), non rappresenta un'eccezione in senso proprio - da proporre, nel rito del lavoro, nella memoria di costituzione a pena di decadenza -, ma una mera difesa, formulabile per la prima volta anche nel giudizio di appello. D'altra parte, in relazione ad un istituto previdenziale, ente pubblico munito di un'attenuata libertà dispositiva dei diritti soggettivi dedotti in giudizio, e in osservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che impone di evitare ingiustificati arricchimenti a detrimento delle casse pubbliche, la non tempestiva contestazione di un fatto dedotto dalla controparte, pur dovuta a negligenza, non può assumere il significato di una tacita ammissione in base al dovere di prendere recisa posizione sulla domanda a norma dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)