Sez. L, Sentenza n. 1759 del 18/02/1995 (Rv. 490518 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Mancata contestazione dell'istituto assicuratore in presenza di contestazioni relative ad altri elementi - Vizio di omessa motivazione - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In caso di mancata contestazione da parte dell'istituto assicuratore, anche nel grado di appello, della sussistenza del requisito contributivo richiesto per il conseguimento di una prestazione previdenziale (nella specie l'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984), in presenza, invece, di contestazioni relative ad altri elementi (nella specie al requisito reddituale), non può validamente denunciarsi in sede di legittimità il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia della sentenza che non abbia esaminato la questione relativa alla sussistenza di tale requisito, considerato che l'indicato comportamento processuale del convenuto, se non influisce sul potere del giudice di verificare anche d'ufficio l'esistenza di detto requisito, incide sul piano dell'onere della prova (poiché solo una contestazione globale della domanda costringe l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre una contestazione parziale esonera l'attore dalla necessità di fornire la prova dei fatti non contestati, costituenti il presupposto delle allegazioni difensive della controparte) e evidenzia il non interesse del convenuto ad un accertamento sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)