diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15374 del 04/11/2002 (Rv. 558186 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | In favore di soggetto diverso da quello effettivo - Fatturazione "soggettivamente inesistente" - Imposta relativa al rapporto realmente intercorso - Evasione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558186-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto, la fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile all'ipotesi di "indicazioni incomplete o inesatte" di cui all'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né a quella di omissione dell'indicazione dei soggetti tra cui la operazione è effettuata, prescritta dall'art. 21, comma due, n. 1, dello stesso decreto, ma va ritenuta "soggettivamente inesistente", venendo evasa l'imposta relativa al rapporto realmente posto in essere.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)