Sez. 2, Sentenza n. 8249 del 29/08/1997 (Rv. 507345 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione relativa ad una risultanza asseritamente non valutata o insufficientemente valutata - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Presupposto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'omessa valutazione di un elemento di prova, quale, in senso lato, deve essere considerato anche l'ammissione di parte, posto che questa, quando verte sui presupposti della domanda, può anche escludere la necessità della prova, ha l'onere di indicare specificamente, nel ricorso, riportandone, se del caso, il contenuto, l'elemento di prova che si addebita al giudice di avere trascurato o insufficientemente valutato
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)