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Sez. 2, Sentenza n. 8249 del 29/08/1997 (Rv. 507345 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione relativa ad una risultanza asseritamente non valutata o insufficientemente valutata - Sindacato di legittimità - Ammissibilità - Presupposto.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507345-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l'omessa valutazione di un elemento di prova, quale, in senso lato, deve essere considerato anche l'ammissione di parte, posto che questa, quando verte sui presupposti della domanda, può anche escludere la necessità della prova, ha l'onere di indicare specificamente, nel ricorso, riportandone, se del caso, il contenuto, l'elemento di prova che si addebita al giudice di avere trascurato o insufficientemente valutato

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)