Sez. 3, Sentenza n. 20758 del 20/04/2006 Ud. (dep. 16/06/2006) Rv. 234515 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Attività socio-assistenziale - Eccezione - Modifica legislativa - Sussistenza del divieto - Condotte assimilabili all'eccezione precedente alla modifica - Sussistenza dell'eccezione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
In tema di regolamentazione dell'occupazione, il contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro (vietato dalla legge n. 1369 del 1960 con l'eccezione delle ipotesi di attività socio-assistenziale svolta da enti non commerciali e senza scopo di lucro prevista dalla L. n. 67 del 1993) è ora, a seguito del D.Lgs. n. 276 del 2003, qualificato come somministrazione di lavoro, ammessa solo a determinate condizioni previste dalla legge, fuori dalle quali la somministrazione di lavoro continua a essere illecita; deve peraltro ritenersi che, in ipotesi di condotte materiali sovrapponibili ed entrambe proibite sia dalla norma abrogata che da quella vigente, la deroga di cui alla citata L. n. 67 del 1993 continui ad operare anche nel vigore della nuova normativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 18/03/1993 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)