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Sez. 3, Sentenza n. 38919 del 10/06/2009 Ud. (dep. 07/10/2009) Rv. 244959 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Distacco di un lavoratore - Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244959-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Integra il reato di intermediazione od interposizione di manodopera (art. 18, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) il distacco di un dipendente presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest'ultima, senza che esista un rilevante interesse del datore di lavoro che ha disposto il distacco. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condotta era vietata anche dall'abrogata L. 23 ottobre 1960, n. 1369).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)