Sez. 3, Sentenza n. 12430 del 15/11/2005 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 234038 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Abrogazione parziale delle precedenti disposizioni sanzionatorie - Intermediazione non autorizzata nella fornitura di manodopera - Illiceità penale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
La previsione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha abrogato solo parzialmente i reati di illecita intermediazione nella fornitura di manodopera e di appalto di mere prestazioni di lavoro, già puniti dall'art. 37 della legge n. 274 del 1949 e dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, limitando la liceità alla somministrazione di lavoro in casi tassativi da parte di agenzie private abilitate e mantenendo invece l'illiceità penale della intermediazione abusiva da parte di soggetti privati non autorizzati. Di conseguenza, anche i fatti di intermediazione non autorizzata nella fornitura di manodopera commessi prima dell'entrata in vigore della vigente disciplina conservano rilievo penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)