Sez. U, Sentenza n. 6152 del 30/05/1991 (Rv. 472457 - 01)
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere | Responsabilità risarcitoria degli amministratori di enti locali - Art. 58 legge 8 giugno 1990 n. 142 - Ambito - Applicabilità ai giudizi in corso.
Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità - In genere
In tema di responsabilità risarcitoria degli amministratori di enti locali, inclusi quelli delle regioni a statuto speciale (quale la Sicilia), per danno arrecato agli enti medesimi, l'art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142, d'immediata applicabilità nei giudizi in corso, il quale rende operanti le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, comporta la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, senza che rilevi distinguere a secondo che si tratti di illecito contabile in senso stretto, ovvero di illecito genericamente amministrativo, con effetti solo indiretti sul patrimonio dei suddetti enti (nella specie, erogazione ai dipendenti comunali di emolumenti non dovuti).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 10/01/1954 num. 3 art. 19, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)