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Sez. 3, Sentenza n. 6334 del 14/12/1985 (Rv. 443428 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - IN NOME E PER CONTO DEL RAPPRESENTATO - PROVA - AMMISSIONI DEL TERZO - SUFFICIENZA - SUSSISTENZA DI TALE PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443428-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - IN NOME E PER CONTO DEL RAPPRESENTATO - PROVA - AMMISSIONI DEL TERZO - SUFFICIENZA - SUSSISTENZA DI TALE PROVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il rappresentante può dare prova di avere contratto in nome e per conto del rappresentato spendendo il nome di questi anche attraverso le ammissioni del terzo che lo convenga in giudizio quale responsabile in proprio, non essendo necessario che una tale prova risulti da documenti provenienti dal mandante o dallo stesso mandatario, e l'accertamento del giudice del merito che, in forza di fatti univoci e concludenti ed in relazione al comportamento tenuto dalla parte, reputi l'esistenza dei poteri di rappresentanza e della spendita del nome del rappresentato è incensurabile nel giudizio di Cassazione. (V 1117/80, mass n 404602; (V 2154/74, mass n 370505).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1752

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)