Sez. 2, Sentenza n. 1183 del 06/02/1987 (Rv. 450727 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'accertare se un soggetto, nello stipulare un negozio per conto del mandante, ne abbia speso anche il nome, cioè se vi sia stata "contemplatio domini", condizione indeclinabile perché gli effetti dell'atto risalgano direttamente al rappresentato, è compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito, il cui apprezzamento al riguardo è incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici. (V 6334/85, mass n 443428; (V 4735/82, mass n 422693; (V 1117/80, mass n 404602; (V 1532/76, mass n 380282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)