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Sez. 2, Sentenza n. 7552 del 16/12/1986 (Rv. 449577 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449577-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'accettazione tacita dell'eredità, a norma dell'art. 476 cod. civ., ha luogo quando il chiamato compie un atto che necessariamente ne presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. A tal fine, l'immissione nel possesso dei beni ereditari potendo anche dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo del chiamato, è atto non univoco che non equivale di per sè ad accettazione tacita salvo che le modalità concrete della detta occupazione possano implicare una tale accettazione. (Conf 1628/85, mass n 439610, sulla prima parte; (Conf 2091/74, mass n 370394, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)