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Sez. 2, Sentenza n. 178 del 12/01/1996 (Rv. 495329 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Immissione nel possesso dei beni ereditari - Accettazione tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495329-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE

L'immissione nel possesso dei beni ereditari è atto non univoco che di per se non equivale ad accettazione tacita dell'eredità poiché non presuppone necessariamente in chi lo compie la volontà di accettare e la qualità di erede, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)