Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 23/02/1985 (Rv. 439610 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AD OTTENERE LA DIVISIONE EREDITARIA - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA AD OTTENERE LA DIVISIONE EREDITARIA - ACCETTAZIONE TACITA - CONFIGURABILITÀ.*
L'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 cod. civ., ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tra tali Atti deve ritenersi compresa la domanda giudiziale diretta a ottenere la divisione ereditaria. (V 3529/69, mass n 343691; (Conf 2091/74, mass n 370394).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)