Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 01/10/1975 (Rv. 377194 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI DOMANDA DI RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI DOMANDA DI RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
L'art 25, secondo comma della legge 5 marzo 1963, n 246, dichiarato costituzionalmente illegittimo, attribuiva, in tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il potere di imposizione per il decennio 1953-1963, per cui la domanda di ripetizione della somma pagata per detta imposta relativamente a quel periodo, implicando la negazione radicale del potere su indicato, puo essere direttamente proposta avanti al giudice ordinario, senza il previo esperimento dei ricorsi di cui all'art 285 del testo unico sulla finanza locale. (Conf 405/74, mass n 368110; V 795/73, mass n 363049; (V 762/73, mass n 363007).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)