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Sez. U, Sentenza n. 405 del 12/02/1974 (Rv. 368110 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - DOMANDA DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368110-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - DOMANDA DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*

L'art 25, secondo comma della legge 5 marzo 1963, n 246, dichiarato costituzionalmente illegittimo, attribuiva, in tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il potere di imposizione per il decennio 1953-1963, per cui la domanda di ripetizione della somma pagata per detta imposta relativamente a quel periodo, implicando la negazione radicale del potere su indicato, puo essere direttamente proposta avanti al giudice ordinario, senza il previo esperimento dei ricorsi di cui all'art 285 del testo unico sulla finanza locale. (Conf 762'73, mass n 363007; V 795'73, mass n 363049).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)