Sez. 3, Sentenza n. 19354 del 11/06/2026 (Rv. 679160-01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Canone locativo di bene pignorato - Natura vile - Inopponibilità della locazione al terzo acquirente - Sentenza di accertamento ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura dichiarativa - Perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore - Occupazione sine titulo - Conseguenze - Facoltà del terzo acquirente di agire in via risarcitoria - Danno - Differenza tra il canone giusto e il canone vile per tutta la durata dell’occupazione. ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE
La sentenza che accerta, ex art. 2923, comma 3, c.c., la natura vile del canone di locazione di un bene pignorato e, con essa, l'inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente con effetto dalla data del suo acquisto, ha natura dichiarativa e il perdurante godimento dell'immobile da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo, che legittima l'acquirente ad agire per il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il giusto canone (da valutare alla data del pignoramento) e quello vile per tutta la durata dell'occupazione, indipendentemente dall'epoca di proposizione della domanda, salvi gli effetti della prescrizione.
Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)