Sez. 3, Ordinanza n. 18725 del 09/06/2026 (Rv. 679050-01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI | Azione ex art. 2923, comma 3, c.c. - Natura - Azione costitutiva - Esclusione - Azione di accertamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie in tema di affitto agrario.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI
L'azione ex art. 2923, comma 3, c.c. non ha natura costitutiva, non conducendo il suo esperimento vittorioso alla risoluzione del contratto di locazione, ma di accertamento negativo dell'opponibilità all'acquirente in executivis del contratto di godimento (nella specie, affitto agrario) stipulato "a canone vile" in data anteriore al pignoramento, ed è, pertanto, imprescrittibile.
Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)