Sez. 3, Sentenza n. 1128 del 05/02/1987 (Rv. 450692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - CONTRATTO ESCLUSO DA TERZI NON SOGGETTO A PUBBLICITÀ - PROVA DELL'IGNORANZA NON COLPEVOLE DURANTE IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - AUTOMATICITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - CONTRATTO ESCLUSO DA TERZI NON SOGGETTO A PUBBLICITÀ - PROVA DELL'IGNORANZA NON COLPEVOLE DURANTE IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA SENTENZA IMPUGNATA - AUTOMATICITÀ - CONDIZIONI.*
Per l'ipotesi di revocazione regolata dall'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., consistente nell'ignoranza circa l'esistenza di un documento decisivo, successivamente scoperto, in cui la parte si sia trovata nel corso del giudizio, nel caso in cui il documento consista in un contratto concluso da terzi e che non sia stato comunque oggetto di pubblicità la prova dell'ignoranza non colpevole durante il periodo antecedente alla sentenza impugnata è in re ipsa, ove non sussista alcun elemento il quale dimostri, sia pure in via presuntiva e sotto il profilo della sola possibilità, la conoscenza o l'ignoranza colpevole dell'attore in revocazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata. (Conf 29/74, mass n 367518.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)