Sez. 2, Sentenza n. 29 del 07/01/1974 (Rv. 367518 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - IGNORANZA DEL DOCUMENTO DECISIVO - ESTREMI - PROVA - CONTENUTO - CONTRATTO CONCLUSO DA TERZI - PROVA 'IN RE IPSÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - IGNORANZA DEL DOCUMENTO DECISIVO - ESTREMI - PROVA - CONTENUTO - CONTRATTO CONCLUSO DA TERZI - PROVA 'IN RE IPSÀ - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di revocazione regolata dall'art 395 n 3 cod proc civ consiste nella ignoranza circa l'esistenza di un documento decisivo, successivamente scoperto, in cui la parte si sia trovata durante il corso del giudizio non per sua colpa, ma per fatto dell'avversario o per forza maggiore. Poiche il suddetto stato d'ignoranza e un fatto negativo e soggettivo, interiore all'attore in revocazione, questi non puo fornirne la prova in via diretta; ma puo soltanto fornire una prova contraria o alla presunzione di conoscenza o di ignoranza colpevole che eventualmente scaturisca dalla provenienza, dalla natura e dalle altre circostanze relative al documento o al contegno delle parti, ovvero alle prove positive al riguardo fornite dalla controparte. Qualora il documento addotto come motivo di revocazione consiste in un contratto che sia stato concluso da terzi, non sia registrato e non sia stato, comunque, oggetto di pubblicita, la prova della ignoranza non colpevole durante il periodo antecedente alla sentenza impugnata e in re ipsa, ove non sussista alcun elemento il quale dimostri, sia pure in via presuntiva e sotto il profilo della solo probabilita, la conoscenza o l'ignoranza colpevole dell'attore in revocazione nel periodo anteriore alla sentenza impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)