Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 13/05/2016 (Rv. 639818 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Università statali - Patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato - Esclusione - Patrocinio autorizzato - Sussistenza - Effetti - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Nei confronti delle Università, a seguito della loro trasformazione in enti pubblici autonomi per effetto della riforma di cui alla l. n. 168 del 1989, non opera, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, il patrocinio obbligatorio di cui agli artt. da 1 a 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ma, in virtù dell'art. 56 del r.d. n. 1592 del 1933, non abrogato dalla citata l. n. 168, il patrocinio autorizzato, regolato dagli artt. 43, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, e 45 del citato r.d. n. 1611, sicché per tale rappresentanza non è necessario il mandato, ferma restando la possibilità, salvo i casi di conflitto con lo Stato o con le Regioni, di non avvalersi, previa apposita e motivata delibera, dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione, sancita dalla corte territoriale, dell'esigenza della delibera motivata, atteso il conflitto di interessi tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Università, derivante dall'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima in primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Legge 06/05/1989 num. 168, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 all. 5 art. 56, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)