Sez. 1, Sentenza n. 28487 del 22/12/2005 (Rv. 586489 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza e difesa in giudizio di una Università degli studi statale - Avvocatura dello Stato - Spettanza "ope legis" - Fondamento.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
Ai sensi degli artt. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1952 (Testo Unico sull'istruzione superiore) e 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di una Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza. Né tale regola è superata a seguito del riconoscimento di autonomia finanziaria, contabile e normativa (statutaria e regolamentare) agli atenei ad opera della legge 9 maggio 1989, n. 168, il cui art. 7, comma 11, non ha derogato o implicitamente abrogato i regi decreti sopra richiamati, recando questi ultimi norme speciali, mentre il regolamento dell'Università può concernere profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici, ma non norme processuali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 56, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 30/04/1979 num. 103 art. 11, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 7 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)