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Sez. 3, Sentenza n. 10103 del 09/05/2011 (Rv. 617202 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Università statali - Assistenza in giudizio da parte di un avvocato del libero foro - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Autorizzazione o ratifica degli organi di vigilanza - Necessità - Modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617202-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

Alle Università, dopo la loro trasformazione in enti pubblici autonomi, è consentito farsi rappresentare in giudizio da avvocati del libero foro, ma a condizione che il provvedimento di nomina adottato dal rettore sia preventivamente autorizzato, o successivamente ratificato, dagli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. In difetto di tale autorizzazione o ratifica, il mandato alle liti è nullo, non rilevando che sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'università, le quali sono norme di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione statale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 10, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 12, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 6 com. 2, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 7 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)