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Sez. 1, Sentenza n. 4729 del 28/05/1997 (Rv. 504741 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Opponibilità al curatore delle scritture contabili provenienti dall'imprenditore fallito - Esclusione - Disciplina di cui agli art. 2709 e 2710 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504741-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE

Il curatore del fallimento, agendo in revocatoria, non subentra nella posizione sostanziale e processuale del fallito, ma assume la qualità di terzo; non sono pertanto opponibili al curatore le risultanze delle scritture contabili obbligatorie provenienti dall'imprenditore fallito, non potendo il curatore essere ricompreso tra i soggetti indicati dall'art. 2710 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)