Sez. 1, Sentenza n. 4729 del 28/05/1997 (Rv. 504741 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Curatore agente in revocatoria - Qualità di terzo nei rapporti tra fallito e creditori - Conseguenze - Opponibilità al curatore delle scritture contabili provenienti dall'imprenditore fallito - Esclusione - Disciplina di cui agli art. 2709 e 2710 cod. civ. - Inapplicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE
Il curatore del fallimento, agendo in revocatoria, non subentra nella posizione sostanziale e processuale del fallito, ma assume la qualità di terzo; non sono pertanto opponibili al curatore le risultanze delle scritture contabili obbligatorie provenienti dall'imprenditore fallito, non potendo il curatore essere ricompreso tra i soggetti indicati dall'art. 2710 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)