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Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 26/03/2001 (Rv. 545187 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Distanze stabilite nei regolamenti locali - Scopi della norma - Conseguenze - Norme miranti alla tutela di interessi urbanistici generali - Carattere assoluto della distanza imposta - Configurabilità - Applicazione del criterio della prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545187-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.

Le norme contenute nei regolamenti comunali che, integrando le norme del codice civile in materia di distanze tra edifici, stabiliscono una determinata distanza dal confine, mirano non soltanto a regolare i rapporti di vicinato evitando intercapedini nocive, ma sono anche dirette a soddisfare esigenze più generali quali ad esempio l'assetto urbanistico di una certa zona assicurando comunque uno spazio libero tra le costruzioni. In considerazione delle finalità pubbliche perseguite dalle suddette norme regolamentari, la distanza dal confine è assoluta e va osservata in ogni caso con esclusione, quindi, della prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)