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Sez. 2, Sentenza n. 14261 del 07/07/2005 (Rv. 581657 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamenti edilizi - Espressa previsione di distanze dal confine e non dalle costruzioni - Costruzioni in aderenza o in appoggio - Criterio della prevenzione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581657-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Qualora i regolamenti edilizi nella specie, il Piano Regolatore del Comune di Torre del Greco) stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, non può ritenersi consentita (salvo concreta, diversa previsione della norma regolamentare) la costruzione in aderenza o in appoggio, poiché l'imposizione di un distacco assoluto dal confine mira a tutelare interessi generali, quali l'assetto urbanistico di una certa zona, e non soltanto ad evitare la formazione di intercapedini nocive all'igiene, alla salute ed alla sicurezza; solo nel caso in cui i regolamenti locali prevedano, anche implicitamente, la possibilità di costruire in appoggio o in aderenza - come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza dal confine, con conseguente inoperatività del principio della prevenzione - sarà consentito derogare al principio dell'assolutezza del distacco minimo dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)